(Pubblicata  nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 19 del 10 maggio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

Ha dichiarato  con  ordinanza  n.  55 del 27 febbraio 2002 estinto il
   processo  relativo  alla  questione di legittimita' costituzionale
   sollevata a suo tempo dal Presidente del Consiglio dei Ministri

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
        Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26
    1.  All'Art.  7 (Prelievo di richiami vivi) della legge regionale
n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
      "1.  La  giunta  regionale, sentito l'Istituto nazionale per la
fauna selvatica (da ora in poi INFS), delibera, secondo le condizioni
contenute nell'allegato "D" alla presente legge, le prescrizioni e le
modalita' per l'attivita' di cattura per il prelievo, l'inanellamento
e  per  la  cessione dei richiami vivi di cui all'Art. 4, commi 3 e 4
della legge n. 157/1992.";
      b) il, comma 2, e' sostituito dal seguente:
      "2.  Le  province  si  avvalgono,  per  la  gestione di ciascun
impianto  di  cattura,  di  un  gestore qualificato e valutato idoneo
dall'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica;  il gestore puo'
avvalersi di collaboratori.".
    2. Il comma 4, dell'Art. 9 (Osservatorio degli habitat naturali e
delle  popolazioni  faunistiche) della legge regionale n. 26/1993, e'
abrogato.
    3.  Dopo  il comma 3, dell'Art. 10 (Stazioni ornitologiche) della
legge regionale n. 26/1993 e' aggiunto il seguente comma 3-bis:
    "3-bis.  Il  presidente  della  giunta regionale puo' autorizzare
associazioni,  previo  parere dell'INFS e dell'osservatorio regionale
degli  habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, a realizzare
impianti  esclusivamente dedicati al censimento ed alla produzione di
stime  sulla  consistenza  dei  flussi di fauna migratoria, favorendo
altresi' la formazione didattica, culturale e informativa, nonche' la
valorizzazione   delle   tradizioni   locali,  secondo  le  modalita'
stabilite  dalle  singole  autorizzazioni  che dovranno stabilirne la
durata  e  le  modalita'  di gestione, nel rispetto dei limiti di cui
all'Art. 4 della legge n. 157/1992.".
    4.   Il   comma 3,  dell'Art.  13  (Destinazione  del  territorio
agro-silvo-pastorale)  della legge regionale n. 26/1993 e' sostituito
dal seguente:
    "3.  Il  territorio agro-silvo-pastorale della Regione utile alla
fauna  selvatica  e'  destinato, per una quota dal dieci al venti per
cento  in zona Alpi e per una quota dal venti al trenta per cento nel
restante  territorio,  a  protezione  della fauna selvatica; in dette
quote  sono  compresi i territori ove e' comunque vietata l'attivita'
venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.".
    5.   Alla   lettera   h)   del   comma 3,   dell'Art.  14  (Piani
faunistico-venatori  provinciali)  della  legge regionale n. 26/1993,
dopo le parole "fauna selvatica" sono aggiunte le parole "e domestica
inselvatichita".
    6. L'Art. 21 (Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e
per  le gare e le prove cinofile) della legge regionale n. 26/1993 e'
sostituito dal seguente:
    "Art. 21 (Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per
le gare e le prove cinofile) - 1. Le province istituiscono le zone di
cui  all'Art.  14,  comma  3, lettera f) destinate all'allenamento ed
addestramento  dei cani da caccia ed alle gare cinofile e ne affidano
la   gestione   alle   associazioni   venatorie   riconosciute,  alle
associazioni   cinofile  ed  alle  associazioni  professionali  degli
addestratori  cinofili,  nonche'  ad  imprenditori agricoli singoli o
associati.
    2. Tali zone sono distinte in zone A, B e C.
    3.  Le  zone  A  sono  destinate alle prove cinofile di interesse
almeno  provinciale, con divieto di sparo, hanno carattere temporaneo
e  funzionano  per  tutta  la  durata  delle  prove  autorizzate.  La
provincia,  d'intesa  con  l'ente  nazionale  della  cinofilia,  puo'
autorizzare  tali  prove  anche  su  selvaggina  naturale  e  ne puo'
autorizzare  lo  svolgimento  anche  nelle oasi di protezione e nelle
zone  di  ripopolamento e cattura, nonche' nei parchi regionali ed in
altre aree protette, previe intese con gli enti gestori.
    4.  Le  zone B, di estensione non superiore a mille ettari, hanno
durata  triennale, sono destinate all'allenamento e all'addestramento
dei  cani  per tutto l'anno, con divieto di sparo, eccetto che con la
pistola  a  salve,  e a prove cinofile sia su selvaggina naturale che
allevata in cattivita'.
    5.  La  provincia  puo'  autorizzare  anche zone B temporanee nel
periodo  da gennaio ad agosto; puo' autorizzare inoltre l'istituzione
di  zone  B,  di  estensione  fino a cento ettari, recintate con rete
metallica  o  altra  effettiva  chiusura  destinate all'allenamento e
all'addestramento dei cani su lepre comune; puo' autorizzare altresi'
zone  B  di  estensione  non inferiore a dieci ettari e recintate nei
modi   di  cui  sopra,  destinate  esclusivamente  all'allenamento  e
all'addestramento dei cani da seguita su cinghiale.
    6.  La  provincia  puo' istituire zone B giornaliere, destinate a
prove  cinofile di interesse sub-provinciale, per cani iscritti e non
ai  libri  genealogici. Dette prove possono essere autorizzate sia su
selvaggina  di  allevamento  in  zone  di limitata estensione, sia su
selvaggina naturale anche in terreni a vincolo venatorio.
    7. Le zone C, di estensione fra i tre e i cinquanta ettari, hanno
durata triennale e sono destinate all'addestramento e all'allenamento
dei  cani  da  caccia  e  dei  falchi, anche con l'abbattimento tutto
l'anno  di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale
o  in  cattivita',  nonche'  per  le  prove  cinofile  con  selvatico
abbattuto.
    8.  Su  richiesta  del titolare possono essere istituite zone per
l'addestramento  e  l'allenamento  dei  cani  di  tipo A, B e C nelle
aziende  agri-turistico-venatorie  e  di  tipo  A  e  B nelle aziende
faunistico-venatorie.
    9. La Regione predispone il regolamento attuativo, fermo restando
che   l'attivita'   cinofila   ivi   praticata  non  e'  assimilabile
all'esercizio  venatorio  o  all'addestramento cani nei trenta giorni
che precedono l'apertura annuale della stagione venatoria.".
    7.  All'Art.  22 (Esercizio dell'attivita' venatoria - Tesserino)
della   legge   regionale  n.  26/1993  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
      a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
      "1.  L'esercizio  venatorio  e' disciplinato dall'Art. 12 della
legge  n.  157/1992,  sul  territorio  individuato dall'Art. 13 della
presente  legge  come  ammissibile  all'esercizio venatorio; ai sensi
della  presente  legge  non sono considerate esercizio dell'attivita'
venatoria  l'attivita'  di  allenamento  e l'esposizione dei richiami
vivi,  di  cattura  o  di allevamento, anche al di fuori dei periodi,
giornate e orari di caccia.";
      b) al comma 5, sono soppresse le parole "e migratoria";
      c) il comma 7, e' sostituito dal seguente:
      "7.  Il  numero  di  capi di selvaggina migratoria abbattuti va
annotato sul tesserino, in modo indelebile, al termine dell'attivita'
giornaliera di caccia e comunque sul posto di caccia.".
    8.  All'Art.  23 (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria)
della   legge   regionale  n.  26/1993  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
      a) la  rubrica  e' sostituita dalla seguente: "(Mezzi, attrezzi
ed ausili per l'esercizio dell'attivita' venatoria)";
      b) il comma 5, e' sostituito dal seguente:
      "5.  Il  cacciatore  nell'esercizio dell'attivita' venatoria e'
autorizzato  a  portare,  oltre  ai cani ed alle armi consentite, gli
utensili  da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie; ad usare
richiami vivi di cattura secondo le quantita' previste dalla legge n.
157/1992  e  richiami  vivi  di  allevamento  in  voliere, corridore,
palloni  o similari e in gabbie; ad usare fischi e richiami a bocca o
manuali;  ad  impiegare  stampi  di legno, plastica o altro materiale
riproducenti  specie  cacciabili  e  non,  soggetti imbalsamati delle
specie  cacciabili,  nonche'  richiami  non  acustici a funzionamento
meccanico.".
    9.  All'Art.  24  (Prelievo  venatorio)  della legge regionale n.
26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
      "1.  Per  ogni  giornata di caccia il cacciatore puo' prelevare
due  capi  di  fauna selvatica stanziale autoctona anche della stessa
specie,  ad  eccezione  della lepre comune, lepre bianca, coturnice e
gallo forcello, di cui e' consentito il prelievo di un solo capo";
      b) al  comma 2, le parole "su proposta dei" sono sostituite con
le parole "di concerto con i";
      c) al  comma 4,  la  parola  "puo'" e' sostituita con la parola
"deve"   e   sono   aggiunte,  in  fine,  le  parole  "anche  tramite
l'elaborazione dei dati di abbattimento delle annate precedenti".
    10.  All'Art.  25  (Esercizio  venatorio  da appostamento fisso e
temporaneo)  della  legge  regionale  n.  26/1993  sono  apportate le
seguenti modifiche:
      a) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
      "2.  Fermi  restando  i  divieti  di  cui all'Art. 43, comma 1,
lettera f)  e quanto previsto dal comma 8, gli appostamenti fissi non
possono  essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad
abitazione  o  a  posto di lavoro, o essere collocati a meno di cento
metri  dagli stessi, fatta eccezione per i fabbricati rurali; ai fini
dell'applicazione  della  distanza  minima  di  cento  metri non sono
altresi'  considerati  immobili,  fabbricati  e  stabili  adibiti  ad
abitazione  quelli  a  carattere rurale destinati durante l'effettivo
esercizio   venatorio   esclusivamente   al  supporto  dell'attivita'
venatoria  e  destinati  alla  sosta,  al  riposo del cacciatore e di
eventuali  ospiti  ed  alla  custodia  degli attrezzi di caccia e dei
richiami.";
      b) al comma 4, le parole: "all'anno solare" sono sostituite con
le parole "a quattro mesi";
      c) al  comma 7,  dopo  le  parole  "dei  parchi" e' aggiunta la
parola "nazionali";
      d) il comma 11, e' sostituito dal seguente:
      "11.  L'accesso  all'appostamento  fisso con armi proprie e con
l'uso dei richiami vivi e' consentito unicamente a coloro che abbiano
esercitato  l'opzione  per  la  specifica  forma  di caccia. Oltre al
titolare  possono  cacciare  nell'appostamento  fisso  le persone che
abbiano  scelto  tale  tipo  di  caccia, con il consenso del titolare
stesso,  anche  se  non  risultano  soci  dell'ambito  territoriale o
comprensorio alpino della Regione ove e' ubicato l'appostamento fisso
nel  quale  sono  stati  invitati,  senza  versare  alcun  contributo
ulteriore,   purche'  documentino  il  pagamento  del  contributo  di
adesione  all'ambito  territoriale di caccia o al comprensorio alpino
di    cui    sono   soci;   in   caso   di   assenza   del   titolare
dell'autorizzazione,  l'accesso  e'  consentito agli ospiti previo il
possesso   della   copia   dell'autorizzazione  stessa.  E'  comunque
consentita  la presenza nell'appostamento fisso di ospiti osservatori
non titolari di licenza di caccia.".
    11.  All'Art.  26  (Detenzione  ed  uso  dei richiami vivi per la
caccia da appostamento) della legge regionale n. 26/1993 e' apportata
la seguente modifica:
      a) al comma 3, e' aggiunta, alla fine, la seguente frase: "Tali
limitazioni  numeriche  non  riguardano  la stabulazione dei richiami
appartenenti a piu' cacciatori contemporaneamente.".
    12.  All'Art.  27  (Zona  alpi  e  zona  appenninica) della legge
regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al  comma 2, dopo le parole "Sondrio, Varese" e' aggiunta la
parola ", Lecco";
      b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma 2-bis:
      "2-bis.   Le   province   possono   istituire  all'interno  dei
comprensori  alpini  di  caccia, di concerto con questi, due distinti
comparti  venatori, denominati l'uno zona di maggior tutela e l'altro
zona  di  minor tutela, con l'esercizio della caccia differenziato in
relazione  alla  peculiarita'  degli ambienti e delle specie di fauna
selvatica ivi esistenti e meritevoli di particolare tutela.";
      c) il comma 5, e' sostituito dal seguente:
      "5.  Le  province,  di  concerto con i comitati di gestione dei
comprensori   alpini   di  caccia,  emanano  specifiche  disposizioni
limitative  per  l'esercizio venatorio nel comparto di maggior tutela
e,  relativamente  al  comparto  di  minor  tutela,  possono  emanare
particolari  disposizioni  limitative  per  la caccia alla selvaggina
stanziale  e per gli appostamenti temporanei, fermo restando che, per
la  caccia  alla  selvaggina migratoria, vige il calendario venatorio
regionale,  con il divieto della caccia vagante oltre il 31 dicembre,
fatta eccezione per la caccia al cinghiale.";
      d) al  comma 13,  la  frase  "Nei territori ove sia presente la
tipica  fauna  alpina  e appenninica" e' sostituita con la frase "Nei
comparti di maggior tutela, ai sensi del comma 5".
    13.  All'Art.  28 (Gestione programmata della caccia) della legge
regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
      "1.  Ai  fini di quanto previsto dall'Art. 14, comma 3, lettera
g),  le  province, sentite le organizzazioni professionali agricole e
le     associazioni    venatorie,    ripartiscono    il    territorio
agro-silvo-pastorale  destinato  alla  caccia  programmata,  ai sensi
dell'Art. 13, comma 6, in ambiti territoriali e in comprensori alpini
di  caccia  omogenei  e delimitati esclusivamente da confini naturali
e/o  da  ferrovie,  autostrade,  strade statali o provinciali o altri
manufatti evidentemente rilevabili.";
      b) il comma 7, e' sostituito dal seguente:
      "7.  Ogni  cacciatore  ha  diritto  di essere socio dell'ambito
territoriale  di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha
la residenza anagrafica; a tal fine il cacciatore conferma la propria
iscrizione,   anche   non  continuativa  negli  anni,  attraverso  il
pagamento  della relativa quota entro e non oltre il 31 marzo di ogni
anno;  ogni  cacciatore  inoltre  puo'  essere  socio  di  un  ambito
territoriale o comprensorio alpino di caccia della Regione diverso da
quello  di  residenza;  a tal fine il cacciatore deve farne richiesta
entro  il  31 marzo  di  ogni anno e provvedere entro il 31 maggio al
pagamento  della  relativa  quota  associativa,  fermo  restando  che
l'accettazione  della  domanda  da  parte dei comitati di gestione e'
subordinata  alla  disponibilita' di posti il cui numero e' stabilito
dalla  giunta  regionale  ogni  tre anni, secondo i criteri di cui ai
commi  4,  5, e 6 ed i parametri di cui all'Art. 34, comma 1, lettera
c);  fatti  salvi  i  diritti acquisiti di permanenza associativa dei
soci   residenti   in  Regione  Lombardia  gia'  iscritti  ad  ambiti
territoriali  o comprensori alpini di caccia nelle stagioni venatorie
1998/1999  e  quanto  stabilito in materia di ammissione dal comma 6,
dell'Art.  33,  le  province,  al  fine di migliorare la gestione del
patrimonio  faunistico,  possono limitare le ammissioni di nuovi soci
non  residenti  per  un  massimo  del  venti per cento degli stessi e
comunque  in  numero  tale  da  non  ridurre  l'indice  regionale con
riferimento  al  numero degli ammessi non residenti riscontrato nella
stagione  venatoria 1998/1999, con possibilita' di aggiornamento ogni
tre anni.".
    14.  L'Art. 30 della legge regionale n. 26/1993 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  30  (Statuto  e  organi  degli  ambiti  territoriali e dei
comprensori  alpini  di  caccia) - 1.  Sono  organi di ciascun ambito
territoriale e comprensorio alpino di caccia:
      a) il presidente;
      b) il comitato di gestione;
      c) l'assemblea dei cacciatori iscritti;
      d) il collegio dei revisori dei conti.
    2.   Lo   statuto  degli  ambiti  e  dei  comprensori  e  le  sue
modificazioni sono approvati dall'assemblea dei cacciatori iscritti.
    3. Lo statuto disciplina:
      a) la  durata  e  la  composizione  del comitato di gestione in
conformita'  a  quanto previsto dall'Art. 29, comma 1, della presente
legge e dall'Art. 14, comma 10, della legge n. 157/1992;
      b) le modalita' per la elezione del presidente, del comitato di
gestione e del collegio dei revisori dei conti;
      c) le modalita' di convocazione e di svolgimento dell'assemblea
dei cacciatori iscritti;
      d) le  modalita'  di  funzionamento degli organi, le rispettive
competenze   e   responsabilita',   nonche'   le   procedure  per  la
sostituzione o la revoca dei componenti.
    4.  I  comitati  di gestione degli ambiti territoriali di caccia,
componenti  sono  nominati  con  provvedimento  del  presidente della
provincia, sono, in conformita' all'Art. 14, comma 10, della legge n.
157/1992, cosi' composti:
      a) un rappresentante della provincia;
      b) un  rappresentante  per  ognuno  dei  tre comuni con maggior
superficie agro-silvo-pastorale compresa nell'ambito stesso e da essi
designati;
      c) sei    rappresentanti    designati    dalle   organizzazioni
professionali   agricole  di  cui  uno  indicato  dalle  associazioni
cinofile nominato dall'ente nazionale per la cinofilia italiana;
      d) sei  rappresentanti  designati  dalle associazioni venatorie
riconosciute  a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul
territorio dell'ambito e designati dai rispettivi organi provinciali;
      e) quattro   rappresentanti   nominati  dalle  associazioni  di
protezione  ambientale  presenti  in forma organizzata sul territorio
dell'ambito.
    5.  I rappresentanti di cui al comma 4, lettera d) sono designati
dalle  rispettive  organizzazioni  provinciali  in  base al principio
della rappresentativita' sul territorio dell'ambito; i rappresentanti
devono  essere iscritti tra i soci dell'ambito territoriale di caccia
e   sono   indicati   nella  misura  di  tre  dall'associazione  piu'
rappresentativa  nell'ambito territoriale di caccia e tre dalle altre
associazioni in base al medesimo principio.
    6. Il presidente dell'ambito territoriale di caccia e' eletto dai
componenti il comitato di gestione tra i suoi membri.
    7. I comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia, i cui
componenti  sono  nominati  con  provvedimento  del  presidente della
provincia, sono composti da:
      a) un rappresentante della provincia;
      b) un   rappresentante   designato   dalla   comunita'  montana
territorialmente  interessata  o  dal  rappresentante delle comunita'
montane interessate, designato d'intesa tra le stesse;
      c) cinque rappresentanti designati dalle associazioni venatorie
provinciali   presenti   in  forma  organizzata  sul  territorio  del
comprensorio, in proporzione ai rispettivi associati ammessi;
      d) due     rappresentanti     designati     dall'organizzazione
professionale  agricola maggiormente  rappresentativa  sul territorio
del comprensorio alpino;
      e) due rappresentanti designati dall'associazione di protezione
ambientale maggiormente    rappresentativa    sul    territorio   del
comprensorio alpino;
      f) un rappresentante designato dalle associazioni cinofile.
    8.  La  durata  in  carica  dei  comitati  corrisponde  a  quella
effettiva  del  consiglio  provinciale.  Ogni comitato di gestione ha
facolta'  di  spesa  nei  limiti delle disponibilita' di bilancio. La
durata  in  carica  dei membri di nomina amministrativa corrisponde a
quella  effettiva  degli  organi  che  li hanno nominati. Per tutti i
membri   designati  e'  ammessa  la  revoca  da  parte  degli  organi
designanti.
    9.  Il  presidente  del  comprensorio  alpino di caccia e' eletto
direttamente dall'assemblea dei soci tra i componenti del comitato di
gestione.
    10.  La  provincia,  sentito  il  comitato di gestione, nomina il
collegio  dei revisori dei conti, il cui presidente e' scelto tra gli
iscritti  nel  registro  dei  revisori  contabili  e  gli  altri  due
preferibilmente  fra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti
o  nel collegio dei ragionieri e periti aziendali ovvero nel registro
dei  revisori contabili; il collegio dei revisori dei conti rimane in
carica  per  lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione e
puo' essere riconfermato.
    11.  Al  termine  dell'esercizio sociale, il comitato di gestione
predispone il bilancio consuntivo e preventivo che vengono approvati,
entro il 30 aprile dell'anno successivo, dall'assemblea dei soci e li
trasmette   alla   provincia  competente  corredati  della  relazione
tecnico-finanziaria del collegio dei revisori dei conti.
    12.  Il bilancio e i verbali di riunione del comitato di gestione
debbono essere resi disponibili a chiunque ne faccia richiesta.
    13.  Qualora i rendiconti presentino dei disavanzi di gestione, o
nel  caso  in cui i comitati non siano in grado di funzionare, ovvero
commettano  violazioni  di legge o prevarichino le proprie competenze
anche  in  riferimento  al  comma 3,  il  comitato  di gestione viene
destituito  dal presidente della provincia che provvede a nominare un
commissario.
    14.  Entro sessanta giorni dalla nomina, il commissario di cui al
comma 13,  riferisce  al  presidente  della  provincia per avviare le
procedure per il rinnovo del comitato stesso.
    15.  Gli  ambiti  territoriali  ed i comprensori alpini di caccia
conformano  i  propri  statuti  ai  criteri  ed agli indirizzi per la
redazione  dello  statuto adottati dalla giunta regionale. Per quanto
non  espressamente  previsto dalla presente legge e dallo statuto, si
rinvia  alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III, del
codice  civile,  ove applicabili, fermo restando che e' fatto divieto
agli  organi  degli  ambiti  territoriali e dei comprensori alpini di
caccia  introdurre  o  attuare  regolamenti in contrasto con le norme
sull'attivita'   venatoria  stabilite  dalla  presente  legge  o  dal
calendario venatorio regionale.
    16.  Le province predispongono entro il 15 aprile di ogni anno un
elenco  contenente  le sedi, gli indirizzi ed ogni altra informazione
ritenuta utile, degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di
caccia e lo comunicano entro la stessa data alla Regione che provvede
a  predisporre  un  elenco  a  livello  regionale  ed a fornirlo alle
province   ed   a   tutte  le  associazioni  venatorie  presenti  sul
territorio.
    17.  Le  province  sono  tenute  a  verificare  costantemente  il
rispetto  delle  norme  della presente legge da parte dei comitati di
gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia
ed  altresi'  a  rendere  immediatamente  operative  le  disposizioni
applicative  regionali. In caso di inadempienze o irregolarita' nello
svolgimento  delle  loro  funzioni,  agli  ambiti  territoriali  e ai
comprensori alpini di caccia le province applicano il disposto di cui
al comma 13.
    18.   In   nessun  caso  i  comitati  di  gestione  degli  ambiti
territoriali   o   dei   comprensori  alpini  possono  modificare  le
disposizioni  di cui all'Art. 32, ne' apportare modifiche ai periodi,
agli  orari, ai modi ed ai luoghi di caccia o all'elenco delle specie
cacciabili  o ai limiti di carniere giornaliero o stagionale definiti
dalla  presente  legge,  dal  calendario  venatorio  regionale  e dai
calendari venatori integrativi provinciali.
    19.   In   nessun  caso  i  comitati  di  gestione  degli  ambiti
territoriali o dei comprensori alpini possono disporre ai propri soci
l'obbligo  della rinuncia all'iscrizione ad altri ambiti territoriali
o  comprensori alpini ove gli stessi soci risultino gia' regolarmente
iscritti.".
    15.  All'Art.  31  (Compiti dei comitati di gestione) della legge
regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) le  lettere  a)  e  b)  del  comma 1,  sono sostituite dalle
seguenti:
      "a)   i   piani  poliennali  di  utilizzazione  del  territorio
interessato  per  ciascuna  stagione  venatoria  con  i  programmi di
immissione  e  dei  prelievi  di  selvaggina  e  di  riqualificazione
faunistica,  le  previsioni  sulla  realizzazione  di  interventi  di
set-aside faunistico e la pianificazione pluriennale degli interventi
di gestione e miglioramento ambientale di cui al comma 2;
      b) la   realizzazione   di   strutture  atte  alla  produzione,
allevamento e adattamento in liberta' di fauna selvatica;";
      b) alla  lettera  c)  del  comma 1,  la parola "consistenza" e'
sostituita con le parole "densita' minima";
      c) la lettera b) del comma 2, e' sostituita dalla seguente:
      "b)  le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi
e degli uccelli;";
      d) al comma 2, e' aggiunta, alla fine, la seguente lettera h):
      "h)  la  coltivazione dei terreni in modo da prevedere una zona
di  rispetto  agricolo da siepi e fossati di almeno tre metri, libera
da coltivazioni.";
      e) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
      "3.  Le  province  erogano  annualmente ai comitati di gestione
degli  ambiti  territoriali  e  dei  comprensori  alpini  di caccia i
contributi  del  fondo di cui all'Art. 47, relativi ai danni arrecati
alle  produzioni  agricole dall'esercizio dell'attivita' venatoria; i
comitati  di  gestione  degli  ambiti  territoriali e dei comprensori
alpini  di  caccia  provvedono  all'erogazione  dei contributi per le
finalita'  del  presente  comma,  secondo  i  criteri stabiliti dalle
singole province.".
    16.  All'Art.  33  (Criteri e modalita' d'iscrizione) della legge
regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 2, e' abrogato;
      b) al  comma 3,  e' aggiunta la seguente frase: "E' fatto salvo
il  diritto per ogni cacciatore che abbia effettuato l'opzione per la
caccia  in  via  esclusiva  da appostamento fisso di cui all'Art. 35,
comma 1,  lettera  b),  di  accedere  in qualsiasi appostamento fisso
della   Regione   anche   se   ubicato   nell'ambito  territoriale  o
comprensorio   alpino   di  caccia  diverso  da  quello  ove  risulta
associato, senza dover versare altro contributo di adesione.";
      c) il comma 6, e' sostituito dal seguente:
      "6.  Le  domande  di  adesione  agli  ambiti  territoriali o ai
comprensori  alpini  di caccia della Regione devono essere presentate
nel periodo intercorrente tra il 1 marzo ed il 31 maggio di ogni anno
su  modulo predisposto dalle province o suo fax-simile. Gli associati
delle  precedenti  stagioni  venatorie  possono confermare la propria
adesione  anche  solo attraverso il pagamento della quota associativa
entro  e  non  oltre  il  31 marzo  di  ogni  anno; i neo-cacciatori,
all'atto  del conseguimento della licenza di caccia, hanno diritto ad
essere  associati  allo  stesso  ambito  territoriale  o comprensorio
alpino di caccia di colui che li dovra' accompagnare per una stagione
venatoria  ai  sensi  dell'Art.  44,  comma  8;  nel caso di figli di
associati,  questi  hanno  altresi' il diritto di praticare la stessa
specializzazione di caccia del genitore che li accompagna.";
      d) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
      "13.   Il   comitato  di  gestione,  sulla  base  di  modalita'
determinate  d'intesa  con  la provincia, puo' consentire al socio di
ospitare  dopo il primo mese di caccia, senza, finalita' di lucro, un
altro  cacciatore  che ha scelto la medesima forma di caccia vagante,
anche  se  residente  in  altra  Regione.  All'ospite  e'  rilasciata
un'autorizzazione  giornaliera predisposta dall'ambito territoriale o
dal  comprensono alpino di caccia; nel caso di prelievo di selvaggina
stanziale  da parte dell'ospite, la marcatura sul tesserino venatorio
e' a carico del socio ospitante".
    17. All'Art. 35 (Esercizio della caccia in forma esclusiva) della
legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.  Fermo restando il numero massimo consentito di giornate di
caccia  di  cui  all'Art. 40, comma 13, ogni cacciatore iscritto puo'
disporre,  a partire dal 1 novembre di ogni stagione venatoria, di un
pacchetto  di  dieci  giornate venatorie fruibili in tutti gli ambiti
territoriali  o  comprensori  alpini  di caccia, esclusivamente nella
zona  di  minor  tutela,  della provincia di residenza e di quella di
ammissione,  limitatamente  alla  caccia  alla selvaggina migratoria,
sulla   base   dei   criteri   approvati   dalla   giunta  regionale,
corrispondendo  il  contributo  base  di adesione di cui all'Art. 32,
comma 1.";
      b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3.   L'opzione  della  forma  di  caccia,  da  riportarsi  sul
tesserino  venatorio, ha validita' annuale e si intende confermata se
entro il 30 novembre di ogni anno non viene presentata alla provincia
richiesta  di  modifica.  Le  province,  entro il 31 dicembre di ogni
anno, trasmettono i dati relativi alla giunta regionale.".
    18.   Alla  lettera  a),  del  comma  1,  dell'Art.  38  (Aziende
faunistico-venatorie ed aziende agro-turistico-venatorie) della legge
regionale  n.  26/1993,  dopo  la parola "autorizzare" e' aggiunta la
seguente frase: "in modo equilibrato sul territorio".
    19.  All'Art.  40  (Specie  cacciabili  e  periodi  di  attivita'
venatoria)  della  legge  regionale  n.  26/1993  sono  apportate  le
seguenti modifiche:
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.  La Regione, nella predisposizione del calendario venatorio
regionale,  in  relazione  alle  specie  di cui all'Art. 18, comma 1,
della  legge  n.  157/1992,  e  non  comprese  nell'allegato II della
direttiva  79/409/CEE,  attua  le disposizioni contenute nell'Art. 1,
comma 4, della legge n. 157/1992";
      b) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
      "previo  parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
la  giunta regionale puo' modificare i termini per determinate specie
in  relazione  alle  situazioni  ambientali ed alle tradizioni locali
delle  diverse realta' territoriali; i termini devono essere comunque
contenuti  tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno. La modifica
e'  concessa  alle  province  che  hanno  approvato  il proprio piano
faunistico venatorio.".
    20. Il comma 2 dell'Art. 42 (Ripopolamenti) della legge regionale
n. 26/1993 e' sostituito dal seguente:
    "2.   L'introduzione  o  l'immissione  di  fauna  selvatica  viva
appartenente   alle  specie  autoctone,  proveniente  da  allevamenti
nazionali  o  esteri,  e'  effettuata dalle province, nonche', previa
autorizzazione  della provincia competente, dagli ambiti territoriali
o  comprensori  alpini  di  caccia e dalle associazioni venatorie, in
qualunque  periodo  dell'anno,  fatto salvo quanto previsto dall'Art.
16,  comma 1, della legge n. 157/1992, esclusivamente nei territori e
negli  istituti di cui all'Art. 14, comma 3, della presente legge; in
caso  di fauna selvatica viva proveniente dall'estero, l'introduzione
o   l'immissione   della  stessa  e'  effettuata  al  solo  scopo  di
ripopolamento e di miglioramento genetico. ".
    21.  All'Art.  43 (Divieti) della legge regionale n. 26/1993 sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) alla  lettera  e)  del  comma  1  le  parole:  "poderali  ed
interpoderali."   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "poderali  ed
interpoderali, nonche' consortili o vicinali ad uso pubblico;";
      b) alla  lettera  g)  del  comma  1  e' aggiunta, alla fine, la
seguente  frase:  "tale  divieto  non  si  applica,  fuori dai centri
abitati,  per  il  trasferimento  di  cacciatori  con  armi scariche,
unicamente  nei  giorni  consentiti  alla caccia, per brevi tratti di
attraversamento  di strade e ferrovie, fermo restando che il percorso
di  andata  e ritorno dall'appostamento fisso di caccia va effettuato
comunque con il fucile scarico;";
      c) alla  lettera  m) del comma 1 le parole "di cui all'Art. 27,
comma  6,  secondo  le  disposizioni  emanate  ai sensi dell'articolo
stesso"  sono  sostituite  con  le  parole  "delle comunita' montane,
sentito l'INFS,";
      d) al comma 1 e' aggiunta, alla fine, la seguente lettera: "gg)
abbattere fauna stanziale da appostamento fisso.";
      e) al  comma 2 sono aggiunte, alla fine, le seguenti lettere d)
ed e):
      "d)  addestrare  o  allenare  cani  da  caccia  al di fuori dei
periodi  e  degli  orari consentiti, con l'esclusione dei cuccioli di
eta'  non  superiore  a  18  mesi  tatuati  e  iscritti  all'anagrafe
canina;";
      "e)   effettuare  fotografie  o  riprese  cinematografiche  non
autorizzate  dalla  provincia  a  uccelli selvatici durante la cova o
l'allevamento dei piccoli nati.";
      f) il comma e' sostituito dal seguente:
      "3.  La caccia e' vietata sui valichi montani interessati dalle
rotte  di  migrazione  dell'avifauna  per una distanza di mille metri
dagli  stessi;  i  valichi  sono  individuati dalle province, sentito
l'INFS,   e  comunque  nel  comparto  di maggior  tutela  della  zona
faunistica  delle alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli
articoli 12 e 14 e nei calendari venatori.";
      g) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      "4.  Ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non puo' usare piu'
di  sei  cani  durante l'esercizio venatorio, fatta eccezione per chi
pratica  la  caccia  al  cinghiale, ove tale limite sara' determinato
dalla  provincia  competente e comunque non potra' essere superiore a
18 cani.";
      h) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma 5:
      "5.  Fermi  restando  i  divieti  di  cui all'Art. 5, comma 9 e
all'Art.  21,  comma  1,  lettere  bb),  cc)  ed  ee)  della legge n.
157/1992,  e'  consentita la consumazione anche in pubblico esercizio
di  fauna selvatica legittimamente abbattuta appartenente alle specie
cacciabili.".
    22. Dopo il comma 1 dell'Art. 46 (Tasse di concessione regionale)
e' aggiunto il seguente comma 1-bis:
    "1-bis.  L'importo  della  tassa di concessione regionale per gli
appostamenti  fissi  e' ridotto del 50 per cento per i titolari ultra
sessantacinquenni e per i portatori di handicap fisici che comportino
la riduzione di oltre il 30 per cento della capacita' motoria".
    23.  L'Art. 47 della legge regionale n. 26/1993 e' sostituito dal
seguente:
    "Art. 47 (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e
nell'esercizio  dell'attivita'  venatoria) - 1.  Il  risarcimento dei
danni  arrecati  alle  produzioni agricole e alle opere approntate su
terreni  coltivati  ed  a  pascolo  dalle specie di fauna selvatica e
domestica inselvatichita e' a carico:
      a) delle  province,  qualora  siano  provocati  nelle  oasi  di
protezione,  zone  di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di
produzione della selvaggina; le stesse faranno fronte ai danni con la
dotazione finanziaria del bilancio regionale riguardante le spese per
le funzioni trasferite in materia di caccia;
      b) degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini
di  caccia, qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi, per i
danni  provocati  da  fauna  selvatica  e domestica inselvatichita. I
danni,   la   cui   denuncia   dovra'   avvenire  entro  otto  giorni
dall'avvenimento, verranno quantificati attraverso perizie effettuate
dai  tecnici  abilitati  individuati dalle province di concerto con i
comitati  di  gestione  degli  ambiti  territoriali o dei comprensori
alpini.  Le  risorse  per il pagamento di tali danni saranno reperite
annualmente  con  legge  di  approvazione  del bilancio di previsione
annuale  regionale e ripartite tra le province in base alle effettive
esigenze  dei  singoli  ambiti  territoriali  o comprensori alpini di
competenza;  gli  stessi  sono tenuti a compartecipare fino al 10 per
cento dei danni quantificati e liquidati tramite le quote versate dai
singoli soci;
      c) dei  titolari  delle  strutture  territoriali private di cui
agli articoli 19 e 38 della presente legge, qualora si siano prodotti
nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
      d) dei  proprietari  o  conduttori dei fondi di cui all'Art. 37
della  presente  legge,  qualora  si  siano verificati nei rispettivi
fondi;
      e) dei  titolari  delle zone per l'addestramento e per le prove
cinofile  di  cui  all'Art. 21 della presente legge, qualora si siano
verificati nei rispettivi fondi.
    2.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano anche alle
spese  per  gli  interventi  di prevenzione dei danni alle produzioni
agricole  e  alle  opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo
(recinzioni,  repellenti, ecc.) solo se preliminarmente concordate ed
autorizzate dai comitati di gestione.
    3.  I  nuovi  impianti che fruiscono di finanziamenti CEE debbono
gia'  prevedere  nella  domanda  di contributo le opere di difesa dei
danni  provocabili  dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita.
Per tali impianti non sono ammesse richieste di risarcimento danni.
    4.  La  provincia  provvede  alla gestione delle somme assegnate,
sentito  il comitato tecnico costituito da ciascuna provincia a norma
del comma 2, dell'Art. 26 della legge n. 157/1992.
    5. La provincia, nei limiti e con le modalita' previste dal piano
faunistico-venatorio   provinciale,  provvede  alla  concessione  dei
contributi  finalizzati  alla  prevenzione dei danni entro 180 giorni
dalla  presentazione  della relativa domanda e provvede altresi' alla
liquidazione dei danni accertati entro e non oltre i termini previsti
dal comma 3 dell'Art. 26 della legge n. 157/1992.
    6.   Le   province,   qualora   accertino  ripetuti  fenomeni  di
consistente  predazione  dei  frutti  di  vigneti  e  frutteti dovuti
all'eccessiva  consistenza  di  una o piu' specie di fauna selvatica,
attuano   interventi  di  sfoltimento  della  popolazione  faunistica
interessata;    avvalendosi    anche   della   collaborazione   delle
associazioni venatorie.".
    24.  L'Art. 51 della legge regionale n. 26/1993 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  51  (Sanzioni  amministrative statali e regionali - Ritiro
tesserino) - 1.  Ferme  restando  le sanzioni amministrative previste
dall'Art.  31,  comma  1,  della  legge  n.  157/1992,  si applica la
sanzione  da  L.  30.000  a  L.  180.000 per tutte le violazioni alla
presente  legge  ed  ai regolamenti regionali e provinciali attuativi
che  non  siano gia' comprese nelle violazioni previste dall'Art. 31;
la medesima sanzione si applica per gli abusi e l'uso improprio della
tabellazione dei terreni.
    2.  Si  applica  la  sanzione  amministrativa  da  L. 30.000 a L.
180.000  per  chi  abbatte  selvaggina migratoria consentita anche in
deroga,  in  numero superiore a quanto previsto dall'Art. 24. Per chi
supera,  per la caccia vagante, le tre giornate di caccia settimanali
o  il numero complessivo di giornate per l'intera stagione venatoria,
o  per chi addestra i propri cani in periodo di divieto o in zone non
consentite,  o  per  la  mancata  sorveglianza  dei cani da caccia in
luoghi  in  cui possano arrecare grave danno alla fauna selvatica, se
recidivo, la sanzione e' raddoppiata.
    3.  Si  applica  la  sanzione  amministrativa di L. 50.000 per la
mancata  consegna, al termine della stagiona venatoria, del tesserino
venatorio.
    4.  Si  applica  la  sanzione  amministrativa  da  L.  300.000  a
L. 1.800.000  per  chi  abbatte  selvaggina stanziale da appostamento
fisso;  se  la  violazione  e' commessa durante i periodi concessi ai
sensi  dell'Art.  40,  comma  4,  la  sanzione  e'  raddoppiata ed e'
disposto dalla provincia il ritiro del tesserino fino ad un anno.
    5.  Si  applica  la  sanzione  amministrativa  da  L.  400.000  a
L. 1.200.000  per  chi volontariamente procura disturbo all'esercizio
venatorio  anche  avvalendosi  di  strumenti  atti all'allontanamento
della  selvaggina;  se  l'attivita' di disturbo e' commessa da agenti
della  vigilanza  volontaria  di  cui  al  comma  5  dell'Art. 48, la
sanzione e' raddoppiata.
    6.  Il  presidente  della  provincia  provvede alla richiesta del
risarcimento  del  danno  arrecato  alla  fauna stanziale; i relativi
introiti sono destinati ai rispettivi comitati di gestione.
    7.  Le  sanzioni  accessorie  sono  quelle stabilite dall'Art. 32
della legge n. 157/1992.
    8.  Le sanzioni amministrative sono irrogate dal presidente della
provincia.".
    25.  Dopo  l'allegato  C)  alla  legge  regionale  n.  26/1993 e'
aggiunto il seguente allegato D:
    "Allegato "D" (Art. 7) - Disposizioni e modalita' per il prelievo
e la cattura dei richiami vivi:
      1.  L'attivita' di prelievo e di cattura di uccelli vivi a fini
di richiamo non e' considerata esercizio di attivita' venatoria ed e'
esercitata  in presenza delle condizioni di deroga previste dall'Art.
9  della  direttiva  79/409/CEE, del parere dell'INFS, e nel rispetto
delle prescrizioni che seguono.
      2. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione
a  fini  di  richiamo,  non  sussistendo altre condizioni alternative
nella  Regione,  e'  svolta  da  impianti della cui autorizzazione e'
titolare la provincia.
      3.  L'Istituto  nazionale per la fauna selvatica stabilisce per
gli impianti un congruo periodo di attivita', nonche', svolge compiti
di  controllo  e  certificazione dell'attivita' svolta dagli impianti
stessi.  La  vigilanza sull'attivita' degli impianti e' affidata agli
agenti venatori della provincia.
      4. Le reti utilizzate dagli impianti sono fornite gratuitamente
dalla  provincia e devono essere restituite entro cinque giorni dalla
fine  della attivita' dell'impianto. Le singole province provvedono a
stipulare  convenzioni  con i gestori degli impianti di cattura; tali
convenzioni  dovranno  prevedere,  in  particolare,  gli obblighi dei
gestori  dell'impianto,  i compensi, le prescrizioni, le modalita' di
pagamento delle spese di gestione, le eventuali assicurazioni, i casi
di  revoca  dell'autorizzazione, nonche' il numero masimo complessivo
di  esemplari  catturabili  per  singola  specie,  determinato  dalla
provincia  per  l'intero  territorio provinciale e, su tale base, per
singolo  impianto,  non superiore al rapporto annuale di tre capi per
cacciatore da appostamento.
    5. Gli impianti possono essere fissi o mobili, a reti verticali o
orizzontali  di  tipo  tramaglio  o  mist-netz;  gli  impianti fissi,
costituiti da roccoli, bressane, copertoni o prodine, dovranno essere
adeguatamente tabellati a cura della provincia.
    Tutti  gli impianti di cattura, in fase di attivita', non possono
essere lasciati incustoditi; nel raggio di cento metri dagli impianti
di cattura la caccia e' vietata. Il gestore, durante il funzionamento
dell'impianto,  puo'  ammettere  la  presenza  di persone diverse dai
collaboratori   dichiarati,   purche'   si   limitino   ad  assistere
passivamente alla attivita' di cattura.
    6.  Il  controllo  alle  reti dovra' essere compiuto almeno entro
ogni  ora  e  piu'  frequentemente in caso di condizioni atmosferiche
avverse.
    7.   Ogni   esemplare   consentito   e   catturato   deve  essere
immediatamente  inanellato  in modo inamovibile; la liberazione delle
specie  non  catturabili  deve  avvenire  alle reti per realizzare la
selettivita'  della  cattura  a posteriori, attuata in via principale
dalle  reti  appositamente  indicate  secondo la maglia dall'Istituto
nazionale   per   la   fauna  selvatica,  secondo  la  circolare  del
22 novembre  1996,  n.  31502  del MIRAAF (ora MIPA) e del 15 gennaio
1999,   n.  81619  dello  stesso  Istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica;  il  contrassegno inamovibile fornito dalla provincia deve
essere  apposto  sul  tarso  degli  uccelli.  I soggetti provvisti di
anelli   utilizzati  in  sede  internazionale  per  lo  studio  delle
migrazioni  che  venissero  eventualmente  catturati, dovranno essere
liberati subito dopo aver trascritto i dati su specifica cartolina da
spedire   all'Istituto   nazionale   per   la   fauna   selvatica   e
all'osservatorio regionale.
    8. Ogni esemplare catturato verra' messo, dopo l'estrazione dalla
rete,  in  un  sacchetto di tela o di stoffa o in altro contenitore e
successivamente,  su un registro contenente l'iscrizione completa del
contrassegno,  verra'  trascritta  la data e l'ora della cattura e la
specie  catturata;  dovra'  inoltre  essere  previsto un registro per
segnalare gli esemplari marcati e ceduti, quelli marcati e trattenuti
dall'impianto e quelli deceduti.
    9.  I  richiami  catturati dovranno essere custoditi in un locale
adibito  specificatamente allo scopo e mantenuto sempre in condizioni
igieniche  ottimali  di  temperatura,  umidita'  ed  areazione, con a
disposizione acqua e cibo.
    10. L'attivita' di cessione dei richiami e' gratuita ed avviene o
presso l'impianto di cattura o in centri di distribuzione individuati
dalle  province  che determineranno altresi' gli orari di apertura al
pubblico  e  le  modalita'  di  fruizione.  Ogni anno potranno essere
ceduti e trascritti sull'apposito tesserino non piu' di due esemplari
per  ogni  singola  specie  per  cacciatore,  da appostamento fisso o
temporaneo,  fermo  restando  che  la  sostituzione  del  richiamo di
cattura  avverra'  solo  dietro  presentazione  del richiamo morto da
sostituire.
    11.  Per  la  gestione  di ogni singolo impianto, la provincia si
avvale  di un gestore, valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, il quale gestore, sotto sua stretta responsabilita',
puo' avvalersi di collaboratori, anche con funzioni ausiliarie.
    12.  Per il funzionamento di ogni impianto e' consentito l'uso di
non  piu'  di  venti  richiami  vivi  di cattura per ogni specie e di
richiami  di  allevamento  senza limitazione di numero; e' consentito
altresi' l'uso dei mezzi previsti dalla presente legge.
    13.  Le  reti utilizzabili per la cattura consentita dei richiami
vivi al fine di realizzare la selettivita' delle catture devono avere
una  maglia  non  inferiore  a  32  millimetri  di  lato  per le reti
verticali  e  una  maglia  non  inferiore a 22 millimetri per le reti
orizzontali.
    14.   L'eventuale   cessazione  dell'attivita'  da  parte  di  un
impianto,    nel    corso   dell'anno,   dovra'   essere   comunicata
tempestivamente   alla   provincia   competente   che  provvedera'  a
trasmettere  la  comunicazione  all'Istituto  nazionale  per la fauna
selvatica.
    15.  Per tutte le violazioni alle prescrizioni di cui al presente
allegato  si  applica  la  sanzione  amministrativa  da  L. 150.000 a
L. 900.000.   Si   applica  inoltre  la  sanzione  amministrativa  da
L. 500.000    a    L.    3.000.000    e   la   sospensione   nominale
dell'autorizzazione  da  uno  a  due  anni  per  chi vende uccelli di
cattura in violazione dell'Art. 5, comma 9; della legge n. 157/1992".
    26.  Entro  novanta  giorni dall'entrata in vigore della presente
legge la giunta regionale approva i criteri di cui all'Art. 35, comma
2,  della  legge  regionale n. 26/1993, come sostituito dal comma 17,
lettera a) della presente legge.
    La   presente   legge  regionale  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione lombarda.
      Milano, 8 maggio 2002
                              FORMIGONI
    (Approvata  nella  seduta  del  4 maggio 1999 e riapprovata nello
stesso  testo  a maggioranza  assoluta dei consiglieri assegnati alla
Regione nella seduta del 28 luglio 1999).