(Pubblicata nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 10 maggio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA CORTE COSTITUZIONALE Ha dichiarato con ordinanza n. 55 del 27 febbraio 2002 estinto il processo relativo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata a suo tempo dal Presidente del Consiglio dei Ministri IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 1. All'Art. 7 (Prelievo di richiami vivi) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: "1. La giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (da ora in poi INFS), delibera, secondo le condizioni contenute nell'allegato "D" alla presente legge, le prescrizioni e le modalita' per l'attivita' di cattura per il prelievo, l'inanellamento e per la cessione dei richiami vivi di cui all'Art. 4, commi 3 e 4 della legge n. 157/1992."; b) il, comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Le province si avvalgono, per la gestione di ciascun impianto di cattura, di un gestore qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; il gestore puo' avvalersi di collaboratori.". 2. Il comma 4, dell'Art. 9 (Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche) della legge regionale n. 26/1993, e' abrogato. 3. Dopo il comma 3, dell'Art. 10 (Stazioni ornitologiche) della legge regionale n. 26/1993 e' aggiunto il seguente comma 3-bis: "3-bis. Il presidente della giunta regionale puo' autorizzare associazioni, previo parere dell'INFS e dell'osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, a realizzare impianti esclusivamente dedicati al censimento ed alla produzione di stime sulla consistenza dei flussi di fauna migratoria, favorendo altresi' la formazione didattica, culturale e informativa, nonche' la valorizzazione delle tradizioni locali, secondo le modalita' stabilite dalle singole autorizzazioni che dovranno stabilirne la durata e le modalita' di gestione, nel rispetto dei limiti di cui all'Art. 4 della legge n. 157/1992.". 4. Il comma 3, dell'Art. 13 (Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale) della legge regionale n. 26/1993 e' sostituito dal seguente: "3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione utile alla fauna selvatica e' destinato, per una quota dal dieci al venti per cento in zona Alpi e per una quota dal venti al trenta per cento nel restante territorio, a protezione della fauna selvatica; in dette quote sono compresi i territori ove e' comunque vietata l'attivita' venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.". 5. Alla lettera h) del comma 3, dell'Art. 14 (Piani faunistico-venatori provinciali) della legge regionale n. 26/1993, dopo le parole "fauna selvatica" sono aggiunte le parole "e domestica inselvatichita". 6. L'Art. 21 (Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile) della legge regionale n. 26/1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 21 (Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile) - 1. Le province istituiscono le zone di cui all'Art. 14, comma 3, lettera f) destinate all'allenamento ed addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile e ne affidano la gestione alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonche' ad imprenditori agricoli singoli o associati. 2. Tali zone sono distinte in zone A, B e C. 3. Le zone A sono destinate alle prove cinofile di interesse almeno provinciale, con divieto di sparo, hanno carattere temporaneo e funzionano per tutta la durata delle prove autorizzate. La provincia, d'intesa con l'ente nazionale della cinofilia, puo' autorizzare tali prove anche su selvaggina naturale e ne puo' autorizzare lo svolgimento anche nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nonche' nei parchi regionali ed in altre aree protette, previe intese con gli enti gestori. 4. Le zone B, di estensione non superiore a mille ettari, hanno durata triennale, sono destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani per tutto l'anno, con divieto di sparo, eccetto che con la pistola a salve, e a prove cinofile sia su selvaggina naturale che allevata in cattivita'. 5. La provincia puo' autorizzare anche zone B temporanee nel periodo da gennaio ad agosto; puo' autorizzare inoltre l'istituzione di zone B, di estensione fino a cento ettari, recintate con rete metallica o altra effettiva chiusura destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani su lepre comune; puo' autorizzare altresi' zone B di estensione non inferiore a dieci ettari e recintate nei modi di cui sopra, destinate esclusivamente all'allenamento e all'addestramento dei cani da seguita su cinghiale. 6. La provincia puo' istituire zone B giornaliere, destinate a prove cinofile di interesse sub-provinciale, per cani iscritti e non ai libri genealogici. Dette prove possono essere autorizzate sia su selvaggina di allevamento in zone di limitata estensione, sia su selvaggina naturale anche in terreni a vincolo venatorio. 7. Le zone C, di estensione fra i tre e i cinquanta ettari, hanno durata triennale e sono destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e dei falchi, anche con l'abbattimento tutto l'anno di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale o in cattivita', nonche' per le prove cinofile con selvatico abbattuto. 8. Su richiesta del titolare possono essere istituite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani di tipo A, B e C nelle aziende agri-turistico-venatorie e di tipo A e B nelle aziende faunistico-venatorie. 9. La Regione predispone il regolamento attuativo, fermo restando che l'attivita' cinofila ivi praticata non e' assimilabile all'esercizio venatorio o all'addestramento cani nei trenta giorni che precedono l'apertura annuale della stagione venatoria.". 7. All'Art. 22 (Esercizio dell'attivita' venatoria - Tesserino) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: "1. L'esercizio venatorio e' disciplinato dall'Art. 12 della legge n. 157/1992, sul territorio individuato dall'Art. 13 della presente legge come ammissibile all'esercizio venatorio; ai sensi della presente legge non sono considerate esercizio dell'attivita' venatoria l'attivita' di allenamento e l'esposizione dei richiami vivi, di cattura o di allevamento, anche al di fuori dei periodi, giornate e orari di caccia."; b) al comma 5, sono soppresse le parole "e migratoria"; c) il comma 7, e' sostituito dal seguente: "7. Il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti va annotato sul tesserino, in modo indelebile, al termine dell'attivita' giornaliera di caccia e comunque sul posto di caccia.". 8. All'Art. 23 (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Mezzi, attrezzi ed ausili per l'esercizio dell'attivita' venatoria)"; b) il comma 5, e' sostituito dal seguente: "5. Il cacciatore nell'esercizio dell'attivita' venatoria e' autorizzato a portare, oltre ai cani ed alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie; ad usare richiami vivi di cattura secondo le quantita' previste dalla legge n. 157/1992 e richiami vivi di allevamento in voliere, corridore, palloni o similari e in gabbie; ad usare fischi e richiami a bocca o manuali; ad impiegare stampi di legno, plastica o altro materiale riproducenti specie cacciabili e non, soggetti imbalsamati delle specie cacciabili, nonche' richiami non acustici a funzionamento meccanico.". 9. All'Art. 24 (Prelievo venatorio) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: "1. Per ogni giornata di caccia il cacciatore puo' prelevare due capi di fauna selvatica stanziale autoctona anche della stessa specie, ad eccezione della lepre comune, lepre bianca, coturnice e gallo forcello, di cui e' consentito il prelievo di un solo capo"; b) al comma 2, le parole "su proposta dei" sono sostituite con le parole "di concerto con i"; c) al comma 4, la parola "puo'" e' sostituita con la parola "deve" e sono aggiunte, in fine, le parole "anche tramite l'elaborazione dei dati di abbattimento delle annate precedenti". 10. All'Art. 25 (Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Fermi restando i divieti di cui all'Art. 43, comma 1, lettera f) e quanto previsto dal comma 8, gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o essere collocati a meno di cento metri dagli stessi, fatta eccezione per i fabbricati rurali; ai fini dell'applicazione della distanza minima di cento metri non sono altresi' considerati immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione quelli a carattere rurale destinati durante l'effettivo esercizio venatorio esclusivamente al supporto dell'attivita' venatoria e destinati alla sosta, al riposo del cacciatore e di eventuali ospiti ed alla custodia degli attrezzi di caccia e dei richiami."; b) al comma 4, le parole: "all'anno solare" sono sostituite con le parole "a quattro mesi"; c) al comma 7, dopo le parole "dei parchi" e' aggiunta la parola "nazionali"; d) il comma 11, e' sostituito dal seguente: "11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso dei richiami vivi e' consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare possono cacciare nell'appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, con il consenso del titolare stesso, anche se non risultano soci dell'ambito territoriale o comprensorio alpino della Regione ove e' ubicato l'appostamento fisso nel quale sono stati invitati, senza versare alcun contributo ulteriore, purche' documentino il pagamento del contributo di adesione all'ambito territoriale di caccia o al comprensorio alpino di cui sono soci; in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'accesso e' consentito agli ospiti previo il possesso della copia dell'autorizzazione stessa. E' comunque consentita la presenza nell'appostamento fisso di ospiti osservatori non titolari di licenza di caccia.". 11. All'Art. 26 (Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento) della legge regionale n. 26/1993 e' apportata la seguente modifica: a) al comma 3, e' aggiunta, alla fine, la seguente frase: "Tali limitazioni numeriche non riguardano la stabulazione dei richiami appartenenti a piu' cacciatori contemporaneamente.". 12. All'Art. 27 (Zona alpi e zona appenninica) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo le parole "Sondrio, Varese" e' aggiunta la parola ", Lecco"; b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma 2-bis: "2-bis. Le province possono istituire all'interno dei comprensori alpini di caccia, di concerto con questi, due distinti comparti venatori, denominati l'uno zona di maggior tutela e l'altro zona di minor tutela, con l'esercizio della caccia differenziato in relazione alla peculiarita' degli ambienti e delle specie di fauna selvatica ivi esistenti e meritevoli di particolare tutela."; c) il comma 5, e' sostituito dal seguente: "5. Le province, di concerto con i comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia, emanano specifiche disposizioni limitative per l'esercizio venatorio nel comparto di maggior tutela e, relativamente al comparto di minor tutela, possono emanare particolari disposizioni limitative per la caccia alla selvaggina stanziale e per gli appostamenti temporanei, fermo restando che, per la caccia alla selvaggina migratoria, vige il calendario venatorio regionale, con il divieto della caccia vagante oltre il 31 dicembre, fatta eccezione per la caccia al cinghiale."; d) al comma 13, la frase "Nei territori ove sia presente la tipica fauna alpina e appenninica" e' sostituita con la frase "Nei comparti di maggior tutela, ai sensi del comma 5". 13. All'Art. 28 (Gestione programmata della caccia) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente: "1. Ai fini di quanto previsto dall'Art. 14, comma 3, lettera g), le province, sentite le organizzazioni professionali agricole e le associazioni venatorie, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dell'Art. 13, comma 6, in ambiti territoriali e in comprensori alpini di caccia omogenei e delimitati esclusivamente da confini naturali e/o da ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali o altri manufatti evidentemente rilevabili."; b) il comma 7, e' sostituito dal seguente: "7. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica; a tal fine il cacciatore conferma la propria iscrizione, anche non continuativa negli anni, attraverso il pagamento della relativa quota entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno; ogni cacciatore inoltre puo' essere socio di un ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia della Regione diverso da quello di residenza; a tal fine il cacciatore deve farne richiesta entro il 31 marzo di ogni anno e provvedere entro il 31 maggio al pagamento della relativa quota associativa, fermo restando che l'accettazione della domanda da parte dei comitati di gestione e' subordinata alla disponibilita' di posti il cui numero e' stabilito dalla giunta regionale ogni tre anni, secondo i criteri di cui ai commi 4, 5, e 6 ed i parametri di cui all'Art. 34, comma 1, lettera c); fatti salvi i diritti acquisiti di permanenza associativa dei soci residenti in Regione Lombardia gia' iscritti ad ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia nelle stagioni venatorie 1998/1999 e quanto stabilito in materia di ammissione dal comma 6, dell'Art. 33, le province, al fine di migliorare la gestione del patrimonio faunistico, possono limitare le ammissioni di nuovi soci non residenti per un massimo del venti per cento degli stessi e comunque in numero tale da non ridurre l'indice regionale con riferimento al numero degli ammessi non residenti riscontrato nella stagione venatoria 1998/1999, con possibilita' di aggiornamento ogni tre anni.". 14. L'Art. 30 della legge regionale n. 26/1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 30 (Statuto e organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia) - 1. Sono organi di ciascun ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia: a) il presidente; b) il comitato di gestione; c) l'assemblea dei cacciatori iscritti; d) il collegio dei revisori dei conti. 2. Lo statuto degli ambiti e dei comprensori e le sue modificazioni sono approvati dall'assemblea dei cacciatori iscritti. 3. Lo statuto disciplina: a) la durata e la composizione del comitato di gestione in conformita' a quanto previsto dall'Art. 29, comma 1, della presente legge e dall'Art. 14, comma 10, della legge n. 157/1992; b) le modalita' per la elezione del presidente, del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti; c) le modalita' di convocazione e di svolgimento dell'assemblea dei cacciatori iscritti; d) le modalita' di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilita', nonche' le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti. 4. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, componenti sono nominati con provvedimento del presidente della provincia, sono, in conformita' all'Art. 14, comma 10, della legge n. 157/1992, cosi' composti: a) un rappresentante della provincia; b) un rappresentante per ognuno dei tre comuni con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell'ambito stesso e da essi designati; c) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole di cui uno indicato dalle associazioni cinofile nominato dall'ente nazionale per la cinofilia italiana; d) sei rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio dell'ambito e designati dai rispettivi organi provinciali; e) quattro rappresentanti nominati dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio dell'ambito. 5. I rappresentanti di cui al comma 4, lettera d) sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali in base al principio della rappresentativita' sul territorio dell'ambito; i rappresentanti devono essere iscritti tra i soci dell'ambito territoriale di caccia e sono indicati nella misura di tre dall'associazione piu' rappresentativa nell'ambito territoriale di caccia e tre dalle altre associazioni in base al medesimo principio. 6. Il presidente dell'ambito territoriale di caccia e' eletto dai componenti il comitato di gestione tra i suoi membri. 7. I comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia, i cui componenti sono nominati con provvedimento del presidente della provincia, sono composti da: a) un rappresentante della provincia; b) un rappresentante designato dalla comunita' montana territorialmente interessata o dal rappresentante delle comunita' montane interessate, designato d'intesa tra le stesse; c) cinque rappresentanti designati dalle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione ai rispettivi associati ammessi; d) due rappresentanti designati dall'organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino; e) due rappresentanti designati dall'associazione di protezione ambientale maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino; f) un rappresentante designato dalle associazioni cinofile. 8. La durata in carica dei comitati corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale. Ogni comitato di gestione ha facolta' di spesa nei limiti delle disponibilita' di bilancio. La durata in carica dei membri di nomina amministrativa corrisponde a quella effettiva degli organi che li hanno nominati. Per tutti i membri designati e' ammessa la revoca da parte degli organi designanti. 9. Il presidente del comprensorio alpino di caccia e' eletto direttamente dall'assemblea dei soci tra i componenti del comitato di gestione. 10. La provincia, sentito il comitato di gestione, nomina il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente e' scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e gli altri due preferibilmente fra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o nel collegio dei ragionieri e periti aziendali ovvero nel registro dei revisori contabili; il collegio dei revisori dei conti rimane in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione e puo' essere riconfermato. 11. Al termine dell'esercizio sociale, il comitato di gestione predispone il bilancio consuntivo e preventivo che vengono approvati, entro il 30 aprile dell'anno successivo, dall'assemblea dei soci e li trasmette alla provincia competente corredati della relazione tecnico-finanziaria del collegio dei revisori dei conti. 12. Il bilancio e i verbali di riunione del comitato di gestione debbono essere resi disponibili a chiunque ne faccia richiesta. 13. Qualora i rendiconti presentino dei disavanzi di gestione, o nel caso in cui i comitati non siano in grado di funzionare, ovvero commettano violazioni di legge o prevarichino le proprie competenze anche in riferimento al comma 3, il comitato di gestione viene destituito dal presidente della provincia che provvede a nominare un commissario. 14. Entro sessanta giorni dalla nomina, il commissario di cui al comma 13, riferisce al presidente della provincia per avviare le procedure per il rinnovo del comitato stesso. 15. Gli ambiti territoriali ed i comprensori alpini di caccia conformano i propri statuti ai criteri ed agli indirizzi per la redazione dello statuto adottati dalla giunta regionale. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice civile, ove applicabili, fermo restando che e' fatto divieto agli organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia introdurre o attuare regolamenti in contrasto con le norme sull'attivita' venatoria stabilite dalla presente legge o dal calendario venatorio regionale. 16. Le province predispongono entro il 15 aprile di ogni anno un elenco contenente le sedi, gli indirizzi ed ogni altra informazione ritenuta utile, degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia e lo comunicano entro la stessa data alla Regione che provvede a predisporre un elenco a livello regionale ed a fornirlo alle province ed a tutte le associazioni venatorie presenti sul territorio. 17. Le province sono tenute a verificare costantemente il rispetto delle norme della presente legge da parte dei comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia ed altresi' a rendere immediatamente operative le disposizioni applicative regionali. In caso di inadempienze o irregolarita' nello svolgimento delle loro funzioni, agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia le province applicano il disposto di cui al comma 13. 18. In nessun caso i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini possono modificare le disposizioni di cui all'Art. 32, ne' apportare modifiche ai periodi, agli orari, ai modi ed ai luoghi di caccia o all'elenco delle specie cacciabili o ai limiti di carniere giornaliero o stagionale definiti dalla presente legge, dal calendario venatorio regionale e dai calendari venatori integrativi provinciali. 19. In nessun caso i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini possono disporre ai propri soci l'obbligo della rinuncia all'iscrizione ad altri ambiti territoriali o comprensori alpini ove gli stessi soci risultino gia' regolarmente iscritti.". 15. All'Art. 31 (Compiti dei comitati di gestione) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche: a) le lettere a) e b) del comma 1, sono sostituite dalle seguenti: "a) i piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi di immissione e dei prelievi di selvaggina e di riqualificazione faunistica, le previsioni sulla realizzazione di interventi di set-aside faunistico e la pianificazione pluriennale degli interventi di gestione e miglioramento ambientale di cui al comma 2; b) la realizzazione di strutture atte alla produzione, allevamento e adattamento in liberta' di fauna selvatica;"; b) alla lettera c) del comma 1, la parola "consistenza" e' sostituita con le parole "densita' minima"; c) la lettera b) del comma 2, e' sostituita dalla seguente: "b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli;"; d) al comma 2, e' aggiunta, alla fine, la seguente lettera h): "h) la coltivazione dei terreni in modo da prevedere una zona di rispetto agricolo da siepi e fossati di almeno tre metri, libera da coltivazioni."; e) il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. Le province erogano annualmente ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia i contributi del fondo di cui all'Art. 47, relativi ai danni arrecati alle produzioni agricole dall'esercizio dell'attivita' venatoria; i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia provvedono all'erogazione dei contributi per le finalita' del presente comma, secondo i criteri stabiliti dalle singole province.". 16. All'Art. 33 (Criteri e modalita' d'iscrizione) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2, e' abrogato; b) al comma 3, e' aggiunta la seguente frase: "E' fatto salvo il diritto per ogni cacciatore che abbia effettuato l'opzione per la caccia in via esclusiva da appostamento fisso di cui all'Art. 35, comma 1, lettera b), di accedere in qualsiasi appostamento fisso della Regione anche se ubicato nell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia diverso da quello ove risulta associato, senza dover versare altro contributo di adesione."; c) il comma 6, e' sostituito dal seguente: "6. Le domande di adesione agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia della Regione devono essere presentate nel periodo intercorrente tra il 1 marzo ed il 31 maggio di ogni anno su modulo predisposto dalle province o suo fax-simile. Gli associati delle precedenti stagioni venatorie possono confermare la propria adesione anche solo attraverso il pagamento della quota associativa entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno; i neo-cacciatori, all'atto del conseguimento della licenza di caccia, hanno diritto ad essere associati allo stesso ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia di colui che li dovra' accompagnare per una stagione venatoria ai sensi dell'Art. 44, comma 8; nel caso di figli di associati, questi hanno altresi' il diritto di praticare la stessa specializzazione di caccia del genitore che li accompagna."; d) il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. Il comitato di gestione, sulla base di modalita' determinate d'intesa con la provincia, puo' consentire al socio di ospitare dopo il primo mese di caccia, senza, finalita' di lucro, un altro cacciatore che ha scelto la medesima forma di caccia vagante, anche se residente in altra Regione. All'ospite e' rilasciata un'autorizzazione giornaliera predisposta dall'ambito territoriale o dal comprensono alpino di caccia; nel caso di prelievo di selvaggina stanziale da parte dell'ospite, la marcatura sul tesserino venatorio e' a carico del socio ospitante". 17. All'Art. 35 (Esercizio della caccia in forma esclusiva) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Fermo restando il numero massimo consentito di giornate di caccia di cui all'Art. 40, comma 13, ogni cacciatore iscritto puo' disporre, a partire dal 1 novembre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di dieci giornate venatorie fruibili in tutti gli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, esclusivamente nella zona di minor tutela, della provincia di residenza e di quella di ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria, sulla base dei criteri approvati dalla giunta regionale, corrispondendo il contributo base di adesione di cui all'Art. 32, comma 1."; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'opzione della forma di caccia, da riportarsi sul tesserino venatorio, ha validita' annuale e si intende confermata se entro il 30 novembre di ogni anno non viene presentata alla provincia richiesta di modifica. Le province, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettono i dati relativi alla giunta regionale.". 18. Alla lettera a), del comma 1, dell'Art. 38 (Aziende faunistico-venatorie ed aziende agro-turistico-venatorie) della legge regionale n. 26/1993, dopo la parola "autorizzare" e' aggiunta la seguente frase: "in modo equilibrato sul territorio". 19. All'Art. 40 (Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Regione, nella predisposizione del calendario venatorio regionale, in relazione alle specie di cui all'Art. 18, comma 1, della legge n. 157/1992, e non comprese nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE, attua le disposizioni contenute nell'Art. 1, comma 4, della legge n. 157/1992"; b) il comma 4, e' sostituito dal seguente: "previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, la giunta regionale puo' modificare i termini per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali ed alle tradizioni locali delle diverse realta' territoriali; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno. La modifica e' concessa alle province che hanno approvato il proprio piano faunistico venatorio.". 20. Il comma 2 dell'Art. 42 (Ripopolamenti) della legge regionale n. 26/1993 e' sostituito dal seguente: "2. L'introduzione o l'immissione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone, proveniente da allevamenti nazionali o esteri, e' effettuata dalle province, nonche', previa autorizzazione della provincia competente, dagli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia e dalle associazioni venatorie, in qualunque periodo dell'anno, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 16, comma 1, della legge n. 157/1992, esclusivamente nei territori e negli istituti di cui all'Art. 14, comma 3, della presente legge; in caso di fauna selvatica viva proveniente dall'estero, l'introduzione o l'immissione della stessa e' effettuata al solo scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico. ". 21. All'Art. 43 (Divieti) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera e) del comma 1 le parole: "poderali ed interpoderali." sono sostituite dalle seguenti: "poderali ed interpoderali, nonche' consortili o vicinali ad uso pubblico;"; b) alla lettera g) del comma 1 e' aggiunta, alla fine, la seguente frase: "tale divieto non si applica, fuori dai centri abitati, per il trasferimento di cacciatori con armi scariche, unicamente nei giorni consentiti alla caccia, per brevi tratti di attraversamento di strade e ferrovie, fermo restando che il percorso di andata e ritorno dall'appostamento fisso di caccia va effettuato comunque con il fucile scarico;"; c) alla lettera m) del comma 1 le parole "di cui all'Art. 27, comma 6, secondo le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo stesso" sono sostituite con le parole "delle comunita' montane, sentito l'INFS,"; d) al comma 1 e' aggiunta, alla fine, la seguente lettera: "gg) abbattere fauna stanziale da appostamento fisso."; e) al comma 2 sono aggiunte, alla fine, le seguenti lettere d) ed e): "d) addestrare o allenare cani da caccia al di fuori dei periodi e degli orari consentiti, con l'esclusione dei cuccioli di eta' non superiore a 18 mesi tatuati e iscritti all'anagrafe canina;"; "e) effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate dalla provincia a uccelli selvatici durante la cova o l'allevamento dei piccoli nati."; f) il comma e' sostituito dal seguente: "3. La caccia e' vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dalle province, sentito l'INFS, e comunque nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli articoli 12 e 14 e nei calendari venatori."; g) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non puo' usare piu' di sei cani durante l'esercizio venatorio, fatta eccezione per chi pratica la caccia al cinghiale, ove tale limite sara' determinato dalla provincia competente e comunque non potra' essere superiore a 18 cani."; h) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma 5: "5. Fermi restando i divieti di cui all'Art. 5, comma 9 e all'Art. 21, comma 1, lettere bb), cc) ed ee) della legge n. 157/1992, e' consentita la consumazione anche in pubblico esercizio di fauna selvatica legittimamente abbattuta appartenente alle specie cacciabili.". 22. Dopo il comma 1 dell'Art. 46 (Tasse di concessione regionale) e' aggiunto il seguente comma 1-bis: "1-bis. L'importo della tassa di concessione regionale per gli appostamenti fissi e' ridotto del 50 per cento per i titolari ultra sessantacinquenni e per i portatori di handicap fisici che comportino la riduzione di oltre il 30 per cento della capacita' motoria". 23. L'Art. 47 della legge regionale n. 26/1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 47 (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attivita' venatoria) - 1. Il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita e' a carico: a) delle province, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione della selvaggina; le stesse faranno fronte ai danni con la dotazione finanziaria del bilancio regionale riguardante le spese per le funzioni trasferite in materia di caccia; b) degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini di caccia, qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi, per i danni provocati da fauna selvatica e domestica inselvatichita. I danni, la cui denuncia dovra' avvenire entro otto giorni dall'avvenimento, verranno quantificati attraverso perizie effettuate dai tecnici abilitati individuati dalle province di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini. Le risorse per il pagamento di tali danni saranno reperite annualmente con legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale e ripartite tra le province in base alle effettive esigenze dei singoli ambiti territoriali o comprensori alpini di competenza; gli stessi sono tenuti a compartecipare fino al 10 per cento dei danni quantificati e liquidati tramite le quote versate dai singoli soci; c) dei titolari delle strutture territoriali private di cui agli articoli 19 e 38 della presente legge, qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture; d) dei proprietari o conduttori dei fondi di cui all'Art. 37 della presente legge, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi; e) dei titolari delle zone per l'addestramento e per le prove cinofile di cui all'Art. 21 della presente legge, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo (recinzioni, repellenti, ecc.) solo se preliminarmente concordate ed autorizzate dai comitati di gestione. 3. I nuovi impianti che fruiscono di finanziamenti CEE debbono gia' prevedere nella domanda di contributo le opere di difesa dei danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita. Per tali impianti non sono ammesse richieste di risarcimento danni. 4. La provincia provvede alla gestione delle somme assegnate, sentito il comitato tecnico costituito da ciascuna provincia a norma del comma 2, dell'Art. 26 della legge n. 157/1992. 5. La provincia, nei limiti e con le modalita' previste dal piano faunistico-venatorio provinciale, provvede alla concessione dei contributi finalizzati alla prevenzione dei danni entro 180 giorni dalla presentazione della relativa domanda e provvede altresi' alla liquidazione dei danni accertati entro e non oltre i termini previsti dal comma 3 dell'Art. 26 della legge n. 157/1992. 6. Le province, qualora accertino ripetuti fenomeni di consistente predazione dei frutti di vigneti e frutteti dovuti all'eccessiva consistenza di una o piu' specie di fauna selvatica, attuano interventi di sfoltimento della popolazione faunistica interessata; avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie.". 24. L'Art. 51 della legge regionale n. 26/1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 51 (Sanzioni amministrative statali e regionali - Ritiro tesserino) - 1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'Art. 31, comma 1, della legge n. 157/1992, si applica la sanzione da L. 30.000 a L. 180.000 per tutte le violazioni alla presente legge ed ai regolamenti regionali e provinciali attuativi che non siano gia' comprese nelle violazioni previste dall'Art. 31; la medesima sanzione si applica per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni. 2. Si applica la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 180.000 per chi abbatte selvaggina migratoria consentita anche in deroga, in numero superiore a quanto previsto dall'Art. 24. Per chi supera, per la caccia vagante, le tre giornate di caccia settimanali o il numero complessivo di giornate per l'intera stagione venatoria, o per chi addestra i propri cani in periodo di divieto o in zone non consentite, o per la mancata sorveglianza dei cani da caccia in luoghi in cui possano arrecare grave danno alla fauna selvatica, se recidivo, la sanzione e' raddoppiata. 3. Si applica la sanzione amministrativa di L. 50.000 per la mancata consegna, al termine della stagiona venatoria, del tesserino venatorio. 4. Si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 per chi abbatte selvaggina stanziale da appostamento fisso; se la violazione e' commessa durante i periodi concessi ai sensi dell'Art. 40, comma 4, la sanzione e' raddoppiata ed e' disposto dalla provincia il ritiro del tesserino fino ad un anno. 5. Si applica la sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 1.200.000 per chi volontariamente procura disturbo all'esercizio venatorio anche avvalendosi di strumenti atti all'allontanamento della selvaggina; se l'attivita' di disturbo e' commessa da agenti della vigilanza volontaria di cui al comma 5 dell'Art. 48, la sanzione e' raddoppiata. 6. Il presidente della provincia provvede alla richiesta del risarcimento del danno arrecato alla fauna stanziale; i relativi introiti sono destinati ai rispettivi comitati di gestione. 7. Le sanzioni accessorie sono quelle stabilite dall'Art. 32 della legge n. 157/1992. 8. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal presidente della provincia.". 25. Dopo l'allegato C) alla legge regionale n. 26/1993 e' aggiunto il seguente allegato D: "Allegato "D" (Art. 7) - Disposizioni e modalita' per il prelievo e la cattura dei richiami vivi: 1. L'attivita' di prelievo e di cattura di uccelli vivi a fini di richiamo non e' considerata esercizio di attivita' venatoria ed e' esercitata in presenza delle condizioni di deroga previste dall'Art. 9 della direttiva 79/409/CEE, del parere dell'INFS, e nel rispetto delle prescrizioni che seguono. 2. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo, non sussistendo altre condizioni alternative nella Regione, e' svolta da impianti della cui autorizzazione e' titolare la provincia. 3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica stabilisce per gli impianti un congruo periodo di attivita', nonche', svolge compiti di controllo e certificazione dell'attivita' svolta dagli impianti stessi. La vigilanza sull'attivita' degli impianti e' affidata agli agenti venatori della provincia. 4. Le reti utilizzate dagli impianti sono fornite gratuitamente dalla provincia e devono essere restituite entro cinque giorni dalla fine della attivita' dell'impianto. Le singole province provvedono a stipulare convenzioni con i gestori degli impianti di cattura; tali convenzioni dovranno prevedere, in particolare, gli obblighi dei gestori dell'impianto, i compensi, le prescrizioni, le modalita' di pagamento delle spese di gestione, le eventuali assicurazioni, i casi di revoca dell'autorizzazione, nonche' il numero masimo complessivo di esemplari catturabili per singola specie, determinato dalla provincia per l'intero territorio provinciale e, su tale base, per singolo impianto, non superiore al rapporto annuale di tre capi per cacciatore da appostamento. 5. Gli impianti possono essere fissi o mobili, a reti verticali o orizzontali di tipo tramaglio o mist-netz; gli impianti fissi, costituiti da roccoli, bressane, copertoni o prodine, dovranno essere adeguatamente tabellati a cura della provincia. Tutti gli impianti di cattura, in fase di attivita', non possono essere lasciati incustoditi; nel raggio di cento metri dagli impianti di cattura la caccia e' vietata. Il gestore, durante il funzionamento dell'impianto, puo' ammettere la presenza di persone diverse dai collaboratori dichiarati, purche' si limitino ad assistere passivamente alla attivita' di cattura. 6. Il controllo alle reti dovra' essere compiuto almeno entro ogni ora e piu' frequentemente in caso di condizioni atmosferiche avverse. 7. Ogni esemplare consentito e catturato deve essere immediatamente inanellato in modo inamovibile; la liberazione delle specie non catturabili deve avvenire alle reti per realizzare la selettivita' della cattura a posteriori, attuata in via principale dalle reti appositamente indicate secondo la maglia dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, secondo la circolare del 22 novembre 1996, n. 31502 del MIRAAF (ora MIPA) e del 15 gennaio 1999, n. 81619 dello stesso Istituto nazionale per la fauna selvatica; il contrassegno inamovibile fornito dalla provincia deve essere apposto sul tarso degli uccelli. I soggetti provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per lo studio delle migrazioni che venissero eventualmente catturati, dovranno essere liberati subito dopo aver trascritto i dati su specifica cartolina da spedire all'Istituto nazionale per la fauna selvatica e all'osservatorio regionale. 8. Ogni esemplare catturato verra' messo, dopo l'estrazione dalla rete, in un sacchetto di tela o di stoffa o in altro contenitore e successivamente, su un registro contenente l'iscrizione completa del contrassegno, verra' trascritta la data e l'ora della cattura e la specie catturata; dovra' inoltre essere previsto un registro per segnalare gli esemplari marcati e ceduti, quelli marcati e trattenuti dall'impianto e quelli deceduti. 9. I richiami catturati dovranno essere custoditi in un locale adibito specificatamente allo scopo e mantenuto sempre in condizioni igieniche ottimali di temperatura, umidita' ed areazione, con a disposizione acqua e cibo. 10. L'attivita' di cessione dei richiami e' gratuita ed avviene o presso l'impianto di cattura o in centri di distribuzione individuati dalle province che determineranno altresi' gli orari di apertura al pubblico e le modalita' di fruizione. Ogni anno potranno essere ceduti e trascritti sull'apposito tesserino non piu' di due esemplari per ogni singola specie per cacciatore, da appostamento fisso o temporaneo, fermo restando che la sostituzione del richiamo di cattura avverra' solo dietro presentazione del richiamo morto da sostituire. 11. Per la gestione di ogni singolo impianto, la provincia si avvale di un gestore, valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale gestore, sotto sua stretta responsabilita', puo' avvalersi di collaboratori, anche con funzioni ausiliarie. 12. Per il funzionamento di ogni impianto e' consentito l'uso di non piu' di venti richiami vivi di cattura per ogni specie e di richiami di allevamento senza limitazione di numero; e' consentito altresi' l'uso dei mezzi previsti dalla presente legge. 13. Le reti utilizzabili per la cattura consentita dei richiami vivi al fine di realizzare la selettivita' delle catture devono avere una maglia non inferiore a 32 millimetri di lato per le reti verticali e una maglia non inferiore a 22 millimetri per le reti orizzontali. 14. L'eventuale cessazione dell'attivita' da parte di un impianto, nel corso dell'anno, dovra' essere comunicata tempestivamente alla provincia competente che provvedera' a trasmettere la comunicazione all'Istituto nazionale per la fauna selvatica. 15. Per tutte le violazioni alle prescrizioni di cui al presente allegato si applica la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000. Si applica inoltre la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 e la sospensione nominale dell'autorizzazione da uno a due anni per chi vende uccelli di cattura in violazione dell'Art. 5, comma 9; della legge n. 157/1992". 26. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva i criteri di cui all'Art. 35, comma 2, della legge regionale n. 26/1993, come sostituito dal comma 17, lettera a) della presente legge. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 8 maggio 2002 FORMIGONI (Approvata nella seduta del 4 maggio 1999 e riapprovata nello stesso testo a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione nella seduta del 28 luglio 1999).